In vista della prossima mobilità annuale ecco una serie di FAQ che riepilogano i requisiti e le principali novità delle prossime assegnazioni provvisorie.
QUALI SONO I MOTIVI PER CUI È POSSIBILE CHIEDERE L’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA?
L’assegnazione provvisoria, regolata dall’art. 7 del CCNI 2016/17, può essere richiesta purché vi sia una delle seguenti motivazioni:
Sarà il docente a decidere a chi richiedere il ricongiungimento: es. il docente coniugato e con figli potrà richiedere indifferentemente assegnazione per il comune in cui risiede il marito o il figlio o il genitore.
CHI PUÒ RICHIEDERLA?
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta da tutto il personale di ogni ordine e grado assunto a tempo indeterminato.
È utile precisare che:
OLTRE AL PROPRIO RUOLO O POSTO DI TITOLARITÀ, È POSSIBILE RICHIEDERE ASSEGNAZIONE PER UN ALTRO RUOLO O PER ALTRO GRADO DI SCUOLA?
Sì.
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per il ruolo o posto di titolarità e, in aggiunta, anche per altri ruoli o altro grado purché si sia già superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza e si abbia l’abilitazione per il ruolo o il grado richiesto. Entrambi i requisiti devono sussistere entro i termini di scadenza delle domande.
È utile precisare che:
CHI È TITOLARE SUI POSTI DI SOSTEGNO PUÒ RICHIEDERE ASSEGNAZIONE ANCHE SUI POSTI DI TIPO COMUNE?
Solo se ha superato il vincolo quinquennale, altrimenti sarà possibile solo chiedere posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato. ai fini del quinquennio si conta anche l’anno in corso.
I posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato sono intercambiabili ai fini del rispetto del vincolo quinquennale di servizio su tale tipologia di posti.
PER QUANTE PROVINCE È POSSIBILE RICHIEDERLA?
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia. Pertanto, o si richiede l’assegnazione provinciale o quella interprovinciale.
L’unica deroga è prevista per gli assunti in fase B e C dal Concorso 2012: possono indicare tra le preferenze, in subordine alla prima provincia, anche preferenze per altre province della stessa regione se coincidente con quella di inclusione nella graduatoria di merito.
QUALI SONO LE PRECEDENZE PREVISTE?
Sono previste, in ordine di priorità, le precedenze per i docenti:
Per i punti relativi all’assistenza al disabile: il domicilio dell’assistito, qualora sia in comune o distretto differente, è considerato al pari della residenza.
QUANTE SEDI SI POTRANNO ESPRIMERE?
Il numero di sedi esprimibile cambia a seconda dell’ordine di scuola di appartenenza o per il quale si richiede l’assegnazione: scuola primaria e infanzia 20 sedi; scuola di I e II grado 15 sedi.
Per “sedi” si intende:
È POSSIBILE RICHIEDERE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER SCUOLE DELLO STESSO COMUNE DI TITOLARITÀ O DI AMBITO?
Non è consentita l’assegnazione provvisoria nell’ambito del comune di titolarità, con l’eccezione dei comuni che comprendono più distretti (es. città metropolitane come Napoli…Milano…Roma…ecc.).
È consentita l’assegnazione provvisoria per i titolari di ambito anche se quest’ultimo comprende il comune di ricongiungimento.
PER IL RICONGIUNGIMENTO: PER QUALI FAMILIARI È POSSIBILE AVERE IL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO?
Sono attribuiti 6 pp. per ricongiungimento:
È POSSIBILE RICHIEDERE RICONGIUNGIMENTO AI GENITORI ANCHE SE CON ETÀ FINO AI 65 ANNI?
Sì.
È possibile l’assegnazione provvisoria anche a punteggio 0. L’età dei genitori superiore ai 65 anni non è infatti il requisito per poter richiedere l’assegnazione, ma quello per avere eventualmente punteggio aggiuntivo.
È POSSIBILE ESPRIMERE SEDI CHE NON FACCIANO PARTE DEL COMUNE DI RICONGIUNGIMENTO?
Sì, ma in questo caso bisognerà esprimere la preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento ovvero per il distretto scolastico di ricongiungimento per i comuni suddivisi in più distretti.
Tale indicazione è infatti obbligatoria solo allorquando vengano richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti oppure altre classi di concorso o posti di grado diverso.
La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni, o altre classi di concorso o posti di grado diverso, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda di assegnazione provvisoria.
Pertanto, in tali casi l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.
CHE PUNTEGGIO SPETTA PER L’ESISTENZA DEI FIGLI?
L’età è riferita al 31 dicembre 2016.
SE MI RICONGIUNGO AL FIGLIO E LO STESSO HA UN’ETÀ FINO A 6 ANNI, I PUNTEGGI SI SOMMANO?
Sì. I punteggi del ricongiungimento e quello dell’esistenza dei figli sono distinti. Pertanto, se per esempio mi ricongiungo al figlio e lo stesso ha un’età fino a 6 anni avrò i 6 pp. del ricongiungimento e i 4 pp. per figlio fino a 6 anni di età.
Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it) - articolo di Paolo Pizzo